Il tema delle sanzioni disciplinari è fondamentale, dato che queste sono lo strumento pratico attraverso il quale gli organismi di disciplina degli Ingegneri possono garantire la tutela della collettività rispetto alle attività e alle opere dei loro Iscritti (per approfondire, vedi il mio articolo sugli Ordini Professionali Territoriali).
Riferimenti normativi
- Circolare 375/2014 – Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani.
Introduzione alle sanzioni disciplinari dell’Ingegnere
Il Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani, all’Art. 22, dichiara che:” La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale“. Da quanto appena letto, si può capire come, nella pratica, per un Ingegnere, il Codice Deontologico abbia valenza di Legge, vista l’obbligatorietà di rispettarlo.
Il Codice Deontologico divide le trasgressioni degli Iscritti in due grandi categorie (in ordine di gravità):
- Dolose;
- Colpose.
Alcuni esempi tipici di illecito disciplinare possono essere:
- Mancato pagamento della quota annuale d’iscrizione all’Ordine professionale territoriale;
- Evasione fiscale;
- Svolgimento delle attività tipiche dell’Ingegnere senza diligenza, perizia e prudenza;
- Non conservare autonomia tecnica e intellettuale.
Tipi di sanzioni disciplinari per l’Ingegnere
In funzione della gravità delle trasgressioni dell’Iscritto, quest’ultimo può ricevere le seguenti sanzioni:
- Avvertimento: si tratta sostanzialmente di un’ammonizione, che viene notificata con lettera del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale. All’Iscritto vengono dimostrate le mancanze commesse, e questo viene esortato a non incorrere nuovamente in queste;
- Censura: viene ufficialmente condannata la condotta dell’Ingegnere, e ne vengono dichiarate formalmente le trasgressioni commesse;
- Sospensione dall’Albo professionale: la sospensione dura al massimo sei mesi. Essendo sospeso dall’Albo Professionale, il professionista non può svolgere l’attività d’Ingegnere;
- Cancellazione dall’Albo professionale: una volta cancellato dall’Albo, il professionista dovrà attendere due anni per chiedere di essere iscritto nuovamente. La domanda deve essere corredata da prove giustificative. Durante il periodo di cancellazione dall’Albo, il professionista non può svolgere l’attività d’Ingegnere.
La censura, la sospensione e la cancellazione dall’Albo sono consegnate all’Iscritto per mezzo di ufficiale giudiziario.
Le prime due sanzioni (avvertimento e censura) non hanno, di fatto, influenza diretta sull’attività professionale dell’Ingegnere, al contrario della sospensione e della cancellazione dall’Albo.
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A presto, futuro Ingegnere!
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