In questo articolo, di approfondimento del tema dei corrispettivi professionali degli ingegneri, vediamo insieme cosa sta cambiando dal 2017 a oggi, a partire dall’emanazione del Decreto Legislativo 56/2017. Dal 2017 in poi, possiamo dire che quella che abbiamo chiamato fase della liberalizzazione del mercato (descritta nel mio articolo a questo link) ha lasciato il posto alla fase dell’equo compenso, nella quale una serie di provvedimenti stanno ristabilendo un riferimenti di calcolo per i compensi dei servizi di ingegneria.
Prima di iniziare, ti consiglio di leggere il mio articolo introduttivo sull’evoluzione delle tariffe professionali degli ingegneri dal 1949 a oggi (vedi il mio articolo a questo link), per avere un quadro completo delle diverse fasi relativamente ai corrispettivi professionali degli ingegneri.
Riferimenti normativi
- D.M.17/06/2016 – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- D.Lgs.56/2017 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- D.Lgs.36/2023 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- L.49/2023 – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Corrispettivi professionali degli ingegneri: la fase dell’equo compenso
Nei vari articoli relativi ai corrispettivi professionali degli ingegneri, ho idealmente fissato l’inizio della fase dell’equo compenso al 2017. In realtà, come per qualsiasi fase storica, si possono scrutare i primi segnali di cambiamento già prima della data presa come riferimento. In questo caso specifico, già dal 2016 era iniziata quell’inversione di tendenza rispetto alla liberalizzazione del mercato che poi è stata la base per il vero e proprio inizio della fase dell’equo compenso.
Corrispettivi professionali degli ingegneri: il D.M. 17 giugno 2016 come passaggio tra liberalizzazione del mercato ed equo compenso
Il D.M.17/06/2016, emanato in funzione del D.Lgs.50/2016, stabilisce nuovi riferimenti da porre a base di gara per i servizi di ingegneria relativi ai contratti pubblici. Questo provvedimento è sostanzialmente identico al D.M.143/2013, impiegato fino a quel momento dalle stazioni appaltanti per calcolare i corrispettivi professionali nel caso di committenti pubblici (per saperne di più, vedi il mio articolo a questo link). L’unica novità rispetto a quest’ultimo è la non obbligatorietà da parte delle stazioni appaltanti di fare riferimento ai parametri in esso contenuti, in linea con quanto stabilito dal D.Lgs.50/2016.
Siamo qua ancora nella fase della liberalizzazione del mercato, e la definizione del compenso è ancora libera, sia nel caso di committente pubblico che privato.
Corrispettivi professionali degli ingegneri: il D.Lgs.56/2017
Con il D.Lgs.56/2017 possiamo sancire il definitivo inizio della fase dell’equo compenso. Con questo decreto, infatti, viene stabilito l’obbligo delle stazioni appaltanti di usare il D.M.17/06/2016 (detto D.M. Parametri Corrispettivi).
L’obbligatorietà dell’utilizzo di riferimenti per il calcolo dei corrispettivi professionali, seppur limitato ad una porzione relativamente piccola dei servizi di ingegneria, evidenzia il cambio di rotta rispetto alla liberalizzazione del mercato.
Corrispettivi professionali degli ingegneri: la L.49/2023
L’obiettivo di questa Legge è quello di tutelare il professionista nel rapporto con i cosiddetti committenti forti, assicurandogli un compenso professionale adeguato al valore della prestazione, reintroducendo nel rapporto con questi ultimi vere e proprie tariffe professionali non derogabili. Non è quindi più consentito fissare un corrispettivo inferiore di quello ottenuto applicando le opportune tabelle ministeriali di riferimento. Il professionista deve quindi formulare offerte coerenti con la L.49/2023, pena sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine Professionale Territoriale di appartenenza (se non sai cosa sono gli O.P.T. leggi il mio articolo a questo link).
L’approccio introdotto da questa legge, con tariffe professionali non derogabili e rischio di sanzioni deontologiche per i professionisti che non le rispettino, richiama sotto molti aspetti il periodo precedente al 2006, che abbiamo definito fase delle tariffe professionali (vedi il mio articolo a questo link), certamente con tutte le limitazioni applicative attuali.
Da uno studio del C.N.I. che stabilisce l’allineamento tra il D.Lgs.36/2023 e la L.49/2023 emerge che:
- Il compenso del professionista non può essere soggetto a ribasso;
- Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso.
E’ possibile esclusivamente il ribasso della componente del corrispettivo relativo alle spese, che però non deve intaccare l’equità del compenso professionale, pena nuovamente la nullità del contratto professionale.
Elemento che sottolinea il cambiamento in corso relativamente ai corrispettivi professionali per gli ingegneri è il fatto che le disposizioni della L.49/2023, sono state inserite nell nuovo Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani (vedi il mio articolo a questo link).
Conclusioni
In questo articolo abbiamo visto come è cambiato il calcolo dei corrispettivi professionali per i servizi di ingegneria in Italia dal 2017 in poi, e i provvedimenti legislativi principali che hanno portato questi cambiamenti.
Quella che abbiamo definito la fase dell’equo compenso ad oggi è limitata sostanzialmente a prestazioni professionali rese a:
- Committenti privati forti: imprese con più di cinquante dipendenti o con fatturato annuo maggiore di dieci milioni di euro;
- Pubblica amministrazione e società disciplinate dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Come ha già sottolineato a più riprese il C.N.I., è fondamentale che il principio dell’equo compenso sia esteso a tutte le categorie di committenti, superando le attuali forti limitazioni applicative. I provvedimenti futuri dovranno puntare proprio sull’estensione di questi provvedimenti, dato che ad oggi di fatto essi trovano scarsa applicazione pratica: ad esempio, la committenza privata per i servizi di ingegneria è costituita per la maggior parte da P.M.I., microimprese e persone fisiche, attualmente tutte escluse dalle disposizioni dell’equo compenso. Inoltre, estendere l’equo compenso a tutti i committenti porterebbe anche alla salvaguardia di quelli che nel rapporto con il professionista si trovano in posizione subalterna, esattamente come il professionista con i committenti forti.
Ti invito a restare su questo sito per ulteriori approfondimenti, e a condividere con me domande, proposte, idee per sviluppare i futuri articoli di questo blog.
A presto, futuro Ingegnere!
Scrivici ora un’email con le tue domande in merito all’Esame di Stato: le più frequenti saranno la base per i prossimi articoli del blog, o per paragrafi di guide di preparazione all’Esame che verranno pubblicate al più presto!