Riferimenti normativi
- D.M. 9 settembre 1957 – Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni.
Composizione delle Commissioni d’Esame di Stato di Ingegneria
Ogni Commissione dell’Esame di Stato di Ingegneria è composta da cinque professionisti (così come disciplinato dal D.M. 9 settembre 1957, all’Articolo 2):
- Un Presidente della Commissione d’Esame: esso è sempre un professore universitario che sia di ruolo, fuori ruolo o a riposo;
- Quattro membri della Commissione d’Esame, scelti da terne designate dagli Ordini Professionali Territoriali, composte da professionisti tra i quali:
- Professori universitari (di ruolo, fuori ruolo o a riposo o professori universitari incaricati);
- Funzionari tecnici di enti pubblici;
- Professionisti iscritti all’Albo da almeno quindici anni.
Se all’interno della Commissione d’Esame non sono presenti esperti in una o più discipline, il Presidente può aggiungere alla stessa altri professionisti.
Analogamente, per le Sedi in cui l’Esame può essere svolto anche in lingua tedesca, il Ministro per la pubblica istruzione nomina un membro aggiunto, che, oltre ad avere le caratteristiche necessarie standard per entrare nella Commissione d’Esame, conosca anche in modo approfondito la lingua tedesca. Egli esprimerà il proprio parere, insieme agli altri membri della Commissione, su tutti e soli i candidati che sosterranno l’Esame in tedesco.
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A presto, futuro Ingegnere!
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