In questo articolo, di approfondimento del tema dei corrispettivi professionali degli ingegneri, vediamo insieme la Legge 143/1949. Essa non è più in vigore oggi, ma è un tassello importante per capire la situazione odierna dei corrispettivi professionali degli ingegneri.
Prima di iniziare, ti consiglio di leggere il mio breve articolo d’introduzione al tema delle tariffe professionali degli ingegneri, in cui tratto la loro evoluzione nel tempo, dall’ emanazione della Legge 143/1949 ad oggi (vedi il mio articolo a questo link).
Riferimenti normativi
- L. 143/1949 – Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti;
- D.M. 4 aprile 2001 – Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti.
Corrispettivi professionali per gli ingegneri: la Legge 143/1949
Con la L. 143/1949 si apre ufficialmente quella che potremmo chiamare la fase delle tariffe professionali, dato che stabiliva tariffe professionali minime che gli ingegneri dovevano rispettare obbligatoriamente, pena sanzione deontologica.
Le tariffe erano di carattere nazionale ed erano valide sia per i committenti pubblici che privati.
Le possibili modalità di calcolo degli onorari dell’ingegnere erano quattro, in funzione della tipologia di attività svolta:
- Onorari a percentuale: in funzione dell’importo dell’opera;
- Onorari a quantità: in funzione dell’unità di misura;
- Onorari a vacazione: in funzione del tempo impiegato;
- Onorari a discrezione: a criterio del professionista.
La norma indicava in modo puntuale la modalità di determinazione del compenso in funzione dell’attività svolta.
La L. 143/1949, all’Articolo 3, prescriveva inoltre che: ” Gli onorari dovuti all’ingegnere […] normalmente valutati a percentuale o a quantità”. Si tenga presente quindi che le tipologie standard di calcolo degli onorari degli ingegneri erano le prime tra quelle appena elencate.
Quando una prestazione era richiesta con particolare urgenza, gli onorari calcolati con i metodi appena elencati andavano maggiorati del 15% (salvo diverso accordo tra le parti).
Le tariffe professionali degli ingegneri: gli onorari a percentuale
Come si può intuire, la tariffa professionale era calcolata come percentuale dell’importo totale dell’opera. Questa percentuale era definita attraverso tabelle fornite dalla stessa L. 143/1949, in funzione della categoria d’intervento e dell’importo dell’opera.
Le tariffe professionali degli ingegneri: gli onorari a quantità
Questi onorari erano calcolati applicando un prezzo unitario moltiplicato per la quantità di beni prodotti. Si applicavano quindi generalmente per prodotti in serie, e quindi generalmente legati all’ambito industriale.
Questi onorari andavano quindi stabiliti di volta in volta, in funzione dell’oggetto venduto.
Le tariffe professionali degli ingegneri: gli onorari a vacazione
Questi onorari erano calcolati come compensi orari, ed erano indicati per le prestazioni alle quali non sarebbero applicabili le tariffe a percentuale o a quantità, e per le quali il tempo possa essere un indicatore dell’effettivo lavoro svolto.
Erano ad esempio da valutarsi a vacazione:
- I rilievi e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini;
- I convegni informativi e simili;
- Le varianti ai progetti di massima, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.
Gli onorari a vacazione per il professionista incaricato erano di 110.000 lire/h (oggi circa 57 €/h, come puoi calcolare da questo sito). Oltre a questo importo, qualora il professionista avesse dovuto avvalersi di aiuti, egli aveva diritto a:
- 73.500 lire/h (oggi circa 38 €/h) per ogni aiuto iscritto all’Albo degli ingegneri;
- 55.000 lire/h (oggi circa 28 €/h) per ogni altro aiuto di concetto.
Quando l’onorario a vacazione era integrativo di quelli a percentuale o a quantità, esso era ridotto alla metà.
Quando l’onorario era compiuto in condizioni di particolare disagio, detti compensi potevano essere aumentati fino al 50%.
Le tariffe professionali degli ingegneri: gli onorari a discrezione
Questi onorari erano stabiliti dal professionista per prestazioni non quantificabili attraverso le altre modalità, come ad esempio:
- Ricerche industriali, commerciali, economiche;
- Confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti;
- Studio di processi di fabbricazione;
- Organizzazione razionale del lavoro;
- Misure di portate di corsi d’acqua;
- Perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale;
- Consulenza su brevetti;
- Interpretazioni di leggi e regolamenti;
- Pareri comunicati oralmente o per corrispondenza;
- Prestazioni professionali per opere di importo inferiori a 250.000 lire ( oggi circa 129 €).
Altri importi dovuti
Il calcolo dell’ onorario dell’ingegnere incaricato prevedeva l’aggiunta di altri importi oltre a quelli appena descritti, voci di spesa spesso presenti per lo svolgimento dei lavori, che erano computate a parte. Questi importi ulteriori erano dovuti ad esempio per:
- Le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
- Le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all’esecuzione dei lavori fuori ufficio;
- Le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici e privati;
- Le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- Le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni;
- Le spese di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia;
- I diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.
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A presto, futuro Ingegnere!
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