L’assicurazione, per tutti gli iscritti ad un Albo professionale, rappresenta una tematica di importanza fondamentale per una corretta pratica e per la propria salvaguardia, economica e non solo.
A prescindere dall’obbligo legale, l’attivazione di una polizza pone una garanzia essenziale su qualsiasi tipo di progetto redatto e/o realmente realizzato che, data la notevole complessità dei processi ingegneristici ed i numerosi professionisti chiamati in causa, può celare illeciti di difficile comprensione e risoluzione.
L’obbligo di assicurazione per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri riguarda solo chi dimostra di esercitare in modo effettivo l’attività libero-professionale. Ne sono quindi esentati gli Ingegneri non iscritti all’Albo e quelli iscritti ma che non esercitano concretamente la professione, come i dipendenti di aziende private che non firmano i progetti, o gli Ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione che esercitano la professione in esclusiva per il proprio Ente.
La polizza professionale prevista dalla Riforma delle Professioni (D.P.R. n. 137 del 14 agosto 2012) obbliga gli Ingegneri a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale. L’obbligo vale anche per le società tra professionisti.
La polizza RC copre gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni colposamente e personalmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale in caso di errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a terzi.
Nel momento in cui il professionista assume l’incarico, la polizza deve risultare attiva e il cliente deve essere informato sugli estremi della copertura.
Per altro, approfondendo l’attualissima questione del Superbonus, con il D.L.34/2020 e relativa conversione in legge del 17 luglio 2020, n. 77, in materia di riqualificazione energetica e conseguenti detrazioni fiscali al 110%, il legislatore ha previsto l’obbligo per il professionista asseverante di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero asseverazioni che si prevede di rilasciare e agli importi degli interventi oggetto delle suddette asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Per riassumere, in caso di attivo esercizio professionale privato e asseverante, l’assicurazione rappresenta una garanzia, economica e legale, ed un obbligo, anch’esso economico e legale.
Gli Ordini degli Ingegneri delle diverse Province Italiane hanno stipulato varie convenzioni con agevolazioni tariffarie per i propri iscritti, tra cui, a titolo di esempio:
Convenzione Faggi & Faggi – Agenti di Assicurazione (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze)
Convenzione Ordine degli Ingegneri di Roma
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